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Scudo fiscale 2009: notizie e aggiornamenti

 
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L'abc dello Scudo Fiscale

di Claudio Tucci

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30 settembre 2009

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Scudo fiscale "allargato" (articolo 1, comma 1, lettera b). Nuove modifiche alla disciplina fiscale introdotta quest'estate, che consente, attraverso il pagamento di un'imposta straordinaria, la regolarizzazione ovvero il rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute al 31 dicembre 2008, in violazione degli obblighi valutari e tributari sul monitoraggio fiscale. La prima novità riguarda l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione dello scudo, che, ora, si accosta, anche, alle imprese estere controllate o collegate. In questa ipotesi, gli effetti dell'emersione si producono in capo ai soggetti partecipanti limitatamente agli importi oggetto di rimpatrio o regolarizzazione. Sono considerate "imprese controllate", per esempio, le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, come, pure, le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. O, ancora, in caso di società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Sono, invece, considerate "collegate" le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. Per quanto riguarda, poi, il requisito della residenza, la legge prevede che deve sussistere per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della cosiddetta "dichiarazione riservata", e non necessariamente nei periodi d'imposta precedenti. Si chiarisce, inoltre, che l'emersione di attività è ammessa anche nel caso in cui tali attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (come in ipotesi di trust revocabili, dove l'operazione di emersione deve essere effettuata dal disponente). Resta invariato, invece, il principio che per le attività detenute in Paesi diversi da quelli appartenenti alla Ue o allo See è ammesso il solo rimpatrio ed è esclusa la semplice regolarizzazione. Altra novità importante introdotta dal decreto correttivo riguarda l'arco temporale entro il quale aderire all'emersione. Per l'operazione di rimpatrio, le attività devono essere depositate presso l'intermediario italiano (banche, Sim, poste, società fiduciarie e similari) entro il termine ultimo fissato al 15 dicembre 2009 (e non più, come prima, 15 aprile 2010). Sempre entro il 15 dicembre debbono essere, analogamente, presentate le dichiarazioni riservate. Grazie, poi, a un emendamento approvato dal Senato, è stato precisato che le operazioni di regolarizzazione e di rimpatrio non comportano l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio. Si chiarisce, inoltre, che gli effetti del rimpatrio o della regolarizzazione decorrono dal momento dell'effettivo pagamento dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali. Novità in arrivo, poi, sul fronte dei "premi" per chi decide di rimpatriare i propri capitali. L'operazione di emersione comporta effetti estintivi delle violazioni di natura tributaria e previdenziale ed estingue le relative sanzioni amministrative relativamente agli importi dichiarati, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento. E', pertanto, preclusa l'attività di accertamento tributario e contributivo limitatamente ai periodi d'imposta e agli imponibili che sono oggetto di rimpatrio o regolarizzazione. Inoltre, per via di modifiche ad hoc apportate dal Senato, l'emersione comporta effetti estintivi, oltre che per i reati di infedele e omessa dichiarazione, pure, per altri reati, come il falso in bilancio, occultazione o distruzione di documenti, false comunicazioni sociali, dichiarazioni fraudolente. Da segnalare, ancora, come i dati e le notizie comunicati dal contribuente agli intermediari per l'operazione di rimpatrio o di regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in via autonoma o addizionale, in ogni sede amministrativa o giudiziaria. Il Senato ha, poi, specificato che la sede giudiziaria nella quale tali dati non possono essere utilizzati a sfavore del contribuente è quella civile, amministrativa e tributaria. Ovviamente, per quei procedimenti
successivi alla data di entrata in vigore della legge anticrisi, ovvero dal 5 agosto 2009. Lo scudo fiscale, invece, non darà nessuna copertura per i procedimenti penali in corso al 5 agosto 2009.

30 settembre 2009
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